Progetto di accorpamento di due unità immobiliari residenziali
Prima di unire due o piu’ appartamenti devi presentare una C.I.L.A. al Municipio competente mediante attraverso il Portale SUET di Roma Capitale, ti rimando alla pagina specifica sul nostro sito.
Lo stato di fatto riporta un appartamento molto piccolo, quasi un monolocale, ed un altro più grande con un ingresso imponente e poco funzionale.
L’idea di progetto nasce dal voler realizzare una grande zona giorno nella prima parte della casa, come corretta prassi progettuale, l’ingresso viene annesso al soggiorno rendendo quest’ultimo grande e luminoso, così da poter ottenere la zona pranzo e la zona divano nettamente divise come funzioni, anche se nello stesso ambiente, la cucina si ingrandisce e diventa abitabile.
Attraverso un disimpegno molto contenuto, accediamo alla zona notte dove troviamo la camera patronale con bagno riservato e cabina armadio.
Poi un bagno a servizio anche della zona giorno e della seconda camera:
In questo bagno era presente la cucina, di conseguenza il collegamento degli scarichi, come da norma, e’ stato effettuato nel secondo bagno.
In sede di sopralluogo prima di iniziare i lavori avevamo constatato l’altezza del solaio insufficiente per il raggiungimento della giusta pendenza per gli scarichi del nuovo bagno;
Cosi invece di realizzare uno scalino, per alzare i sanitari o tutto il bagno con ripercussioni sulla vivibilità, abbiamo proceduto con una scelta progettuale consistente nell’alzare di un gradino l’intera zona notte.
In questo modo abbiamo dato carattere al progetto, garantendo maggiore vivibilità ed identità alla zona notte.
secondo la nostra esperienza ti consigliamo due operazioni preliminari:
- sopralluogo con sondaggi per verificare l’esistenza ed il posizionamento delle colonne di scarico
- ottimizzare il progetto per ottenere spazi funzionali e posizionamenti ottimali dei bagni e della cucina in virtu’ degli scarichi
sul procedimento di frazionamento edilizio ti rimando al video specifico sul nostro sito
queste le informazioni generali se vuoi informazioni sul tuo caso contattaci
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Se vuoi effettuare l’accorpamento di due appartamenti o dei locali dove svolgi la tua attività e non conosci le norme edilizie da rispettare, le criticità o come poter elaborare un progetto, puoi trovare su questa pagina tutte le informazioni a carattere generale.
Per approfondimenti sul tuo caso specifico puoi contattarci al 3925620475 o info@cilafacile.it
Possiamo aiutarti dal progetto alla realizzazione dei lavori, ci occupiamo di questo tutti i giorni.
Cosa è l’ACCORPAMENTO ?
E’ la procedura edilizia che consente l’unione di più immobili a costituirne uno ed uno solo.
Quando deve essere presentata e con quale procedura?
Prima di iniziare i lavori attraverso la C.I.L.A. – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – che ha modificato l’Art. 6 del D.P.R. 380/2001, non prevede il rilascio (e quindi l’attesa) di una abilitazione, ma consente l’inizio lavori dal giorno dopo il protocollo.
Questa procedura permette interventi di manutenzione straordinaria come definiti dal D.P.R. 380/2001 – Testo Unico Edilizia – Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi :
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
Con legge 11 novembre 2014 n. 164 (G.U. S.O. n. 261 dell’11/11/2014) è stato convertito con modifiche il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. Sblocca Italia) che ha modificato il D.P.R. 380/2001 “Testo unico in materia edilizia” – È modificata la definizione di manutenzione straordinaria che ora ricomprende anche il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari con opere e con aumento di carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Quanto costa la pratica di accorpamento?
Diritti d’istruttoria Comune di Roma euro 251,24 + 50,00 euro per i diritti catastali oltre agli onorari del tecnico per la presentazione.
A quale ufficio va presentata e come ?
Va presentata telematicamente allo sportello telematico dell’edilizia di Roma Capitale SUET, attraverso la compilazione da parte di un tecnico abilitato quale architetto, ingegnere o geometra, che firmerà digitalmente allegati ed elaborati grafici.
Chi può richiederla ?
• Soggetti titolari di diritti reali e/o personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi
• Delegato da parte dei soggetti legittimati, ad esempio il tecnico incaricato alla presentazione
Iter operativo
• Sopralluogo e rilievo
• Redazione elaborato grafico e degli allegati
• compilazione telematica
• redazione del file docfa per costituzione di una nuova unità edilizia urbana
• dichiarazione di fine lavori
Documenti richiesti
• titolo di diritti reale sull’immobile – atto di acquisto, successione, donazione, usufrutto
• delega dei soggetti legittimati se il richiedente non gode di diritto reale sull’immobile
• licenza edilizia – eventuali sanatorie/agibilità/D.I.A./S.C.I.A./C.I.L.A.
• planimetria catastale
• visura catastale
Riferimenti normativi: la legge 73/2010
La Legge n. 73/2010 specifica che con la sola presentazione della Cila si possono eseguire le opere di manutenzione straordinaria, così come definite dall’art.6, comma 2, lett. a del D.P.R. 380/2001, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne – a patto che che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
Norme di riferimento:
• D.L 25 marzo 2010 n. 40 convertito con Legge 22 maggio 2010 n. 73
• D.P.R 6 giugno 2001 n. 380
• Normativa comunale (N.T.A. del PRG vigente, R.E.G., etc..)
• Art. 6, Comma 2, lett. a del dpr 380/2001
• Legge 11 novembre 2014 n. 164








